Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante la disciplina organica del settore, che prevede nuove regole e nuovi adempimenti tra cui:
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF;
- gli obblighi di identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio;
- l’iscrizione al registro OAM, in cui confluiranno tutti gli operatori del settore aurifero (compresi gli OPO).
In attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170/2016 – legge di delegazione europea 2015, il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione fino al 23 dicembre 2016 lo schema di decreto legislativo:
Studio Scirpoli & Co. è specializzato nell’assistenza per gli operatori del settore aurifero (OPO e Compro Oro). Per tutte le informazioni non esitate a contattarci.
Il decreto detta disposizioni specifiche per la disciplina dell’attività di compro oro e la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità delle compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita. Le disposizioni di cui al decreto costituiscono norme di ordine pubblico strumentali al perseguimento di rilevanti interessi della collettività.
L’esercizio dell’attività di compro oro sarà riservato agli operatori iscritti nel registro nazionale degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM. L’iscrizione al registro sarà subordinata al possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’articolo 127 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e relative norme esecutive.
Gli operatori compro oro procederanno, prima dell’esecuzione dell’operazione, all’identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto antiriciclaggio. Le operazioni di importo pari o superiore ad euro 1000 dovranno essere effettuate unicamente attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l’utilizzo di tali strumenti sarà obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate.
Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio della propria attività, gli operatori compro oro saranno obbligati all’utilizzo di un conto corrente, bancario o postale,
dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
Gli operatori compro oro saranno tenuti all’invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto antiriciclaggio. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio.
Inasprite anche le sanzioni per le violazioni e l’esercizio abusivo dell’attività.
Studio Scirpoli & Co. è specializzato nell’assistenza per gli operatori del settore aurifero (OPO e Compro Oro). Per tutte le informazioni non esitate a contattarci.