Pubblichiamo le FAQ appena rilasciate dall’Agenzia delle Entrate sull’invio dell’integrativa annuale in scadenza al 31 Marzo 2016. Per informazioni sull’adempimento contattare lo Studio al numero 011.9604500 o tramite email info@studioscirpoli.com

 

Faq – Integrativa archivio dei rapporti con operatori finanziari

Faq del 15 marzo 2016

Intermediario che ha esclusivamente rapporti di tipo 16, 18, 22 e 99 (es. Holding e Confidi) – Quali adempimenti?

La comunicazione annuale relativa ai tipi rapporto 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99 era necessaria – secondo le precedenti specifiche tecniche – al solo fine di comunicare gli ID rapporto.

Tale informazione, con l’adozione del tracciato unico, è presente:

  • In fase transitoria nei flussi 2, 3 e 4 previsti dall’allegato 3 al Provvedimento 25 gennaio 2016;
  • A regime in ogni comunicazione mensile.

Pertanto, secondo quanto stabilito dal Provvedimento 25 gennaio 2016:
A. Entro il 31 marzo 2016 devono essere inviati:

  • Il gruppo di file n. 2 (invio delle variazioni rispetto a nuovi soggetti intervenuti in rapporti già comunicati nella CIA 2014)
  • Il gruppo di file n. 3 (invio dei rapporti aperti di nuova costituzione del 2015)
  • Il gruppo di file n. 4 (invio di rapporti mai comunicati in precedenza) di cui all’allegato 3 al provv. del 25 gennaio 2016 qualora ve ne siano i presupposti.

B. A regime non deve più essere inviata la comunicazione annuale dei saldi.

Si evidenzia che la comunicazione di assenza informazioni (tipo 7) non è più prevista.

Faq del 17 marzo 2016

Adempimenti conseguenti ad operazioni societarie – La presa in carico e il cambio identificativo rapporto

In caso di operazioni societarie occorse prima del 31/12/2015 e non già comunicate con il reimpianto, quali adempimenti sono dovuti ai fini della CIA 2015 e in che termini?

Occorre distinguere il caso in cui l’operazione straordinaria comporta una confluenza totale oppure parziale:

  • Le vicende societarie che comportano la confluenza totale di un operatore in un altro sono gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti; inoltre, è necessario che l’operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all’Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie;
  • Le vicende societarie che comportato la confluenza parziale sono gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 7 = Cambio ID rapporto.
  • In entrambi i casi dette comunicazioni devono precedere l’invio dei flussi previsti dall’allegato 3 al provvedimento del 25 gennaio 2016, da inviare entro il 31 marzo 2016.

Al fine di coordinare le conseguenti attività amministrative e tecniche, è necessario che le “prese in carico” e i “cambi di identificativo rapporto” avvenute nel corso del 2015 e non gestite attraverso il reimpianto vengano comunicati entro il 31 marzo 2016 alla casella dell’Ufficio Dati Enti esterni dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it avendo cura di specificare i codici fiscali degli enti interessati.
Operatore finanziario obbligato ad effettuare le comunicazioni all’Archivio dei rapporti – Quali comunicazioni – a regime – a seguito di operazioni societarie straordinarie?

In caso di incorporazioni totali o parziali tra operatori finanziari sono dovute le seguenti comunicazioni:

  • la presa in carico di rapporti va effettuata, entro 60 giorni dall’evento, in tutti casi previsti dal punto 3 del provvedimento del 10 febbraio 2015 (ad es. fusione per incorporazione, cessione del ramo d’azienda con cessazione dell’attività finanziaria del cedente);
  • il cambio identificativo rapporto va effettuato, sempre entro 60 giorni dall’evento, per tutte le operazioni di cessione di rapporti tra operatori finanziari diverse dall’incorporazione con attribuzione della proprietà del rapporto dalla data di accensione originaria (ad es. in caso di cessione di dipendenze, sportelli, con responsabilità del cessionario retroattiva alla data di accensione dei rapporti oggetto di trasferimento);
  • diversamente, se l’operazione di cessione prevede che ciascuno degli operatori mantenga la responsabilità del rapporto per il periodo in cui lo aveva in carico, il cedente comunica la chiusura del rapporto e il cessionario comunica con un nuovo ID rapporto l’apertura alla data di cessione. Conseguentemente, a differenza dei casi visti in precedenza, ciascun operatore dovrà dare riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagine di ciascun periodo in cui aveva in gestione (prima o dopo la cessione a seconda se si tratti dell’operatore cedente o cessionario).

Cambio ID rapporto e presa in carico: quali modalità tecnico – amministrative per adempiere alla comunicazione?

A. Sotto il profilo tecnico:

Per il cambio ID rapporto (comunicazione di tipo 7) occorre:

  • elencare nel record 4 del tracciato allegato al provv. del 25 gennaio 2016 gli identificativi da modificare, ciascuno con il nuovo identificativo da attribuire;
  • nel campo 8 del record di testa va indicato il CF del soggetto cessionario e nel campo 18 il CF del soggetto cedente; qualora il cambio identificativo avvenga da parte dello stesso operatore su rapporti di cui è proprietario (ad es. a seguito di migrazione informatica ove vi sia soltanto la necessità di modificare gli identificativi attribuiti in precedenza) il campo 18 non va compilato;
  • mese e anno di riferimento saranno valorizzati a zero e nessun record di tipo anagrafica o rapporto è richiesto.
  • per il buon esito dell’invio, la comunicazione di tipo 8 deve precedere la trasmissione dei dati che sono in scadenza nel periodo in cui è effettuata.

Nel caso di presa in carico (comunicazione di tipo 8):

  • nel campo 8 del record di testa, va indicato il CF del soggetto cessionario e nel campo 18 il CF del soggetto cedente;
  • mese e anno di riferimento saranno valorizzati a zero e nessun record di tipo anagrafica o rapporto è richiesto.
  • per il buon esito dell’invio, la comunicazione di tipo 8 deve precedere la trasmissione dei dati che sono in scadenza nel periodo in cui è effettuata.

B. Sotto il profilo amministrativo:

Preliminarmente all’invio di una comunicazione di cambio ID rapporto (comunicazione di tipo 7), occorre:

  • effettuare una comunicazione via mail al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it indicando rispettivamente il CF del soggetto cedente e del cessionario.
  • successivamente è possibile inviare la comunicazione di tipo 7
  • qualora il cambio identificativo avvenga da parte dello stesso operatore su rapporti di cui è proprietario non è necessaria alcuna comunicazione amministrativa.

Preliminarmente all’invio di una comunicazione di presa in carico di rapporti (comunicazione di tipo 8), occorre:

  • inviare la richiesta di cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie da parte dell’operatore incorporato. Detto invio costituisce contestuale comunicazione amministrativa di presa in carico e, pertanto, non sarà necessario inviare alcuna comunicazione all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it
  • successivamente è possibile inviare la comunicazione di tipo 8.

Fonte: Agenzia delle Entrate