L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.

È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 Maggio 2016, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele – La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 Maggio 2016 introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.

In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).

Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Le altre novità sugli studi di settore 2016 – Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Estratto della Circolare 24/E 2016

Nella circolare n. 28/E del 2015 (paragrafo 8) è stata analizzata l’infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei relativi riflessi sull’applicazione del regime premiale, previsto dall’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011, per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi di settore. In tale occasione, era stato osservato che “la valenza della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 10 del citato articolo 1017 ha carattere autonomo rispetto sia a quella contenuta nella successiva lettera b), che prevede che “la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili”, sia a quella di cui al precedente comma 9, che statuisce che per accedere al regime premiale è necessario essere congrui, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore. L’indicazione infedele dei dati, di conseguenza, preclude l’accesso ai benefici del regime premiale per il solo fatto che non è stata verificata una condizione che la legge ha posto come necessaria al fine di poter fruire di tali 17 La lettera a) del comma 10 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone che il regime premiale possa applicarsi a condizione che “il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”. 38 benefici, a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori”. In questa sede, a parziale modifica di quanto già osservato nel richiamato documento di prassi dello scorso anno, si ritiene che, al fine di corrispondere agli obiettivi di trasparenza e incremento della tax compliance, occorra procedere ad una interpretazione sistematica della normativa di riferimento; in particolare, si è dell’avviso che la lettera a) del comma 10 del citato articolo 10 debba necessariamente essere letta in correlazione con il comma 9, del medesimo articolo, nonché con la lettera b) del comma 10 del decreto legge n. 201 del 2011. Destinatari dei benefici del regime premiale di cui al comma 9 sono, quindi, quei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi stessi, anche per effetto dell’adeguamento. Dunque il contribuente può accedere al regime premiale a condizione che:  dichiari ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (comma 9);  assolva regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi (lett. a), comma 10);  risulti coerente e normale con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione (lett. b), comma 10). Alla luce di ciò appare evidente la ratio legis della norma agevolativa volta a premiare il contribuente virtuoso che assolve alle condizioni sopra esposte. Ne consegue che l’enunciazione di principio secondo cui l’indicazione infedele dei dati preclude l’accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis. Pertanto, si può ritenere che la fedeltà dei dati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni che non comportino la modifica:  dell’assegnazione ai cluster;  del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;  del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti 39 coerente e normale ai sensi della lettera b) del comma 10 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011. Con riferimento agli aspetti sanzionatori degli errori o omissioni in argomento, si rinvia a quanto chiarito nel successivo paragrafo 8.