Esiti di migrazione al nuovo archivio basato sul codice univoco rapporto

Si è conclusa la migrazione al nuovo archivio delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari in base alle specifiche tecniche precedenti al tracciato unico.

I criteri di migrazione dei codici univoci dei rapporti e di costituzione delle “famiglie” sono definiti al paragrafo 6 dell’allegato n. 1 al provvedimento del 25 gennaio 2016 ed hanno a oggetto le informazioni trasmesse:

  • con le comunicazioni integrative annuali degli anni 2011-2014
  • con le comunicazioni mensili relative ai rapporti in essere dal 2011 al 2014, inviate entro il 31/01/2016.

L’Agenzia, al fine di consentire il massimo risultato dell’operazione di migrazione in termini di qualità e completezza del dato e il minimo impatto sulle attività degli operatori finanziari, entro il 1° giugno provvede a

  • rendere disponibili agli operatori finanziari gli esiti di migrazione – informazioni utili a consentire la correzione di eventuali disallineamenti
  • procedere alle elaborazioni secondo un piano volto alla massimizzazione del risultato.

Restituzione degli esiti di migrazione: dati resi disponibili e regole di attribuzione dei rapporti migrati all’operatore proprietario

A conclusione della migrazione sono restituite le informazioni relative agli esiti di migrazione (tracciato)

In relazione all’individuazione dell’operatore proprietario cui devono essere trasmessi gli esiti si è fatto riferimento:

  • all’operatore che ha comunicato l’ultimo Saldo di un identificativo
  • all’operatore che, al momento della migrazione, risulta essere il soggetto di confluenza a seguito di operazione societaria in base al REI
  • agli operatori che, al 31 marzo, hanno comunicato una presa in carico o un cambio identificativo rapporto.

Modalità di trasmissione

I dati saranno raggruppati per operatore proprietario e trasmessi tramite il canale SID in base al mezzo di comunicazione (FTP su nodo o PEC) dichiarato dall’operatore in fase di accreditamento. Qualora l’operatore abbia indicato sia un nodo FTP che la PEC, il file sarà inviato sul nodo.

Azioni da intraprendere a seguito del ricevimento degli esiti di migrazione

Gli operatori finanziari hanno a disposizione 60 giorni dal ricevimento degli esiti per effettuare le comunicazione di integrazione e/o modifica utili all’allineamento dell’Archivio dei rapporti finanziari con i dati presenti nella propria base dati.

L’operatore che riceve gli esiti è tenuto quindi ad analizzare gli esiti, confrontandoli con le evidenze della propria base dati e, per i rapporti risultanti non corrispondenti a quanto presente nella propria banca dati, ove non abbia già provveduto spontaneamente con invii straordinari adeguati, dovrà:

  1. inviare entro 60 giorni i flussi integrativi con tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti, tipologia invio 2= straordinario, laddove rilevata l’assenza di rapporti esistenti
  2. inviare entro 60 giorni flussi correttivi con tipo comunicazione 2= Aggiornamento o sostituzione rapporti e tipologia invio 2= straordinario, laddove rilevata la presenza di informazioni difformi da quanto risultante in banca dati

Per i rapporti migrati per i quali l’operatore finanziario non riscontra difformità e per i quali sono stati inviati i flussi della comunicazione integrativa annuale 2015, l’operatore è tenuto a rispondere soltanto agli esiti di elaborazione che saranno trasmessi in relazione a detti flussi.

 

Attenzione: non costituisce una corretta modalità di gestione degli esiti la formulazione di una richiesta di reimpianto, che, peraltro, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e che comunque sarà procedibile a partire dal 30 settembre 2016.

Fonte: Agenzia delle Entrate